Ordinanza n. 118 del 1982
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ORDINANZA N. 118

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1981 dal Pretore di Nuoro nel procedimento civile vertente tra Stocchino Eliseo ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 1982.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sugli infortuni sul lavoro) nella parte in cui assoggetta necessariamente l'imprenditore agli effetti civilistici della sentenza penale emessa nei confronti di un suo dipendente, ove lo stesso datore di lavoro non sia stato posto in grado di intervenire nel relativo procedimento come responsabile civile.

Considerato che la medesima questione era già stata decisa da questa Corte, anteriormente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 102 del 29 aprile 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 102 del 1981 - sollevata dal Pretore di Nuoro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1982.